Nella giornata del 18 Giugno 2018, come si evince sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 della medesima giornata, la legislatura si espone con maggiore attenzione sul problema del riciclaggio e riutilizzo del conglomerato bituminoso derivato dalla fresatura a freddo degli strati di pavimentazione stradale. Più nello specifico si evidenziano nuove regole che stabiliscono, in riferimento all’art 184 ter-ter, comma 2 del decreto legislativo del 3 Aprile 2006, n. 152, quando il fresato d’asfalto possa considerarsi riutilizzabile.
Il “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso..” come esposto sulla Gazzetta ufficiale, si propone di dar fine al lungo dibattito circa la classificazione del fresato d’asfalto in qualità di sottoprodotto o residuo di produzione e se questo possa essere reintrodotto all’interno del ciclo produttivo, con le dovute precauzioni e analisi.
L’Art 1.1 del decreto, disponibile per una lettura più approfondita sulla Gazzetta ufficiale, recita quanto segue :
"1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."
Per la prima volta è, dunque, possibile prendere nota circa la posizione assunta dalla legislatura in materia, essendo riconosciuta la valenza economica-commerciale, nel rispetto dei requisiti tecnici, del conglomerato bituminoso:
"Considerato che in Italia esiste un mercato per il granulato di conglomerato bituminoso in ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali la sostanza e' utilizzabile, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, che la medesima rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e che il suo utilizzo non porta a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;"
Tale decreto disciplina le regole che devono applicarsi al conglomerato bituminoso identificato con il codice EER 17.03.02, la cui provenienza può variare da fresatura a freddo, demolizione della pavimentazione oppure da granulato di conglomerato bituminoso, il quale cessa di esistere in qualità di rifiuto una volta recuperato.
L’art 3 del presente decreto precisa come la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso, si raggiunga nel caso in qui quest’ultimo rispettasse i seguenti criteri:
a) e' utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1; b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto; c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1.
Il Rispetto dei sopracitati criteri deve essere attestato dal produttore tramite dichiarazione di conformità, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo presente nell’Allegato 2, e inviato all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Tale dichiarazione deve essere conservata dal produttore presso l’impianto di produzione, o presso la propria sede legale, e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. E’ altresì disposto che il produttore debba conservare per cinque anni presso l’impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all’art 3. Si precisa inoltre le modalità di conservazione del campione stesso, che devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato per consentire l’effettuazione di ripetute analisi.
Per garantire l’adeguamento ai criteri suesposti, il produttore deve presentare all’autorità competente, entro 120gg dall’entrata in vigore del presente regolamento (entrato in vigore il 28 marzo 2018 – termine di decorrenza 3 luglio 2018), un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del d.lgs. n. 152/2006. Nelle more dell’adeguamento, si precisa, il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche che soddisfano i criteri citati all’art 3, del presente regolamento, e che quest’ultime vengano attestate mediante dichiarazione di conformità.
Gli allegati cui si rimanda al regolamento, risultano essere fortemente di supporto per la comprensione dei criteri citati all’art 3. Si anticipa infatti come gli scopi specifici debbano riguardare l’utilizzo del conglomerato bituminoso:
- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7); - per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo; - per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformita' alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
Ciò descritto viene incontro al nostro Riciclatore di Asfalto KM T-2, il quale provvede alla rigenerazione del fresato d’asfalto mediante miscelazione a caldo dello stesso nel rispetto delle norme.
Rimandiamo all’attenzione di questo articolo “Rigenerare e Riutilizzare l’asfalto fresato? Adesso si può” mai più veritiero come oggi.
Rigenerare e riutilizzare il fresato d’asfalto?! Adesso si Può!!
Dott. Francesco Saggio Tambone
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